COMUNE
DI NOCARA
PROVINCIA DI COSENZA
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
INDICE
Parte I -
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1 - Regolamento - Finalità
ART. 2 - Interpretazione del regolamento
ART. 3 - Durata in carica del consiglio
ART. 4 - La sede delle adunanze
Capo II -
IL PRESIDENTE
ART.
5 - Presidenza delle adunanze
ART. 6 - Compiti e poteri del presidente
Capo III -
I GRUPPI CONSILIARI
ART.
7 - Costituzione
Capo IV -
COMMISSIONI CONSILLARI PERMANENTI
ART.
8 - Costituzione e composizione
ART. 9 - Commissioni di studio e consulte
I CONSIGLIERI
SCRUTATORI
ART.
10 - Designazione e funzioni
Parte II -
I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I - NORME
GENERALI
ART.
11 - Dimissioni
ART. 12 - Decadenza e rimozione dalla
carica
ART. 13 - Sospensione dalle funzioni
Capo II -
DIRITTI
ART.
14 - Diritto d'iniziativa
ART. 15 - Diritto di presentazione di
interrogazioni, interpellanze e mozioni
ART. 16 - Richiesta di convocazione del
consiglio
ART. 17 - Diritto d'informazione e di accesso
agli atti amministrativi
ART. 18 - Diritto di sottoporre le deliberazioni
della giunta a controllo preventivo di legittimità
ART. 19 - Facoltà di visione degli
atti e rilascio di copie
Capo III -
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART.
20 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
ART. 21 - Divieto di mandato imperativo
ART. 22 - Partecipazione alle adunanze
ART. 23 - Astensione obbligatoria
ART. 24 - Responsabilità Personale
- Esonero
Capo IV -
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
ART.
25 - Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco
ART. 26 - Nomine e designazioni di consiglieri
comunali
ART. 27 - Funzioni rappresentative
Parte V -
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I - CONVOCAZIONE
ART.
28 - Competenza
ART. 29 - Convocazione
ART. 30 - Ordine del giorno
ART. 31 - Avviso di convocazione - Consegna
- Modalità
ART. 32 - Avviso di convocazione - Consegna
- Termini
ART. 33 - Ordine del giorno - Pubblicazione
e diffusione
Capo II -
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
ART.
34 - Deposito degli atti
ART. 35 - Adunanze di prima Convocazione
ART. 36 - Adunanze di seconda Convocazione
Capo III -
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE
ART.
37 - Adunanze pubbliche
ART. 38 - Registrazioni audio e video
ART. 39 - Adunanze segrete
ART. 40 - Adunanze "aperte"
Capo IV -
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
ART.
41 - Comportamento dei consiglieri
ART. 42 - Ordine della discussione
ART. 43 - Comportamento del pubblico
ART. 44 - Ammissione di funzionari e consulenti
in aula
Capo V - ORDINE
DEI LAVORI
ART.
45 - Ordine di trattazione degli argomenti
ART. 46 - Discussione - norme generali
ART. 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva
ART. 48 - Termine dell'adunanza
Capo VI -
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -VERBALE
ART.
49 - La partecipazione del segretario all'adunanza
ART.
50 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
PARTE IV -
LE DELIBERAZIONI
Capo I - LE
DELIBERAZIONI
ART.
51 - Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione
ART. 52 - Forma e contenuti
Capo II -
LE VOTAZIONI
ART.
53 - Modalità generali
ART. 54 - Votazione in forma palese
ART. 55 - Votazione per appello nominale
ART. 56 - Votazioni segrete
ART. 57 - Esito delle votazioni
ART. 58 - Deliberazioni immediatamente
eseguibili
Parte V -
DISPOSIZIONI FINALI
ART.
59 - Entrata in vigore
Parte I -
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I - DISPOSIZIONI
GENERALI
ART. 1 - Regolamento
- Finalità (Vai Su)
1. I1 funzionamento
del consiglio comunale è disciplinato dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal presente regolamento
che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle
autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni
che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal
presente regolamento, la decisione è adottata dal
sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare,
ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti,
udito il parere del segretario comunale.
ART. 2 - Interpretazione del regolamento
(Vai Su)
1. Le eccezioni
sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze,
relative all'interpretazione di norme del presente regolamento
devono essere presentate, in forma scritta, al sindaco.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale
di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la
stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale,
il quale decide con il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante
l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente
regolamento da applicare per la trattazione di argomenti
iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma
scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta
per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando
la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente,
ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra
data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a
successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura
di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente
ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori
eccezioni.
ART. 3 - Durata
in carica del consiglio (Vai
Su)
1. Il consiglio
comunale inizia la sua attività con la convalida
dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione
del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere
l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria
l'adozione.
ART. 4 - La sede
delle adunanze (Vai Su)
1. Le adunanze
del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale,
in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità
ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti
del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito
è riservato al pubblico, assicurando allo stesso
la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori
del consiglio.
3. Il sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si
tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale,
quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità
od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato
da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna
la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni
particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno
e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale
deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della
sede viene esposta la bandiera dello Stato ed eventualmente
quella del comune.
Capo II -
IL PRESIDENTE
ART. 5 - Presidenza
delle adunanze (Vai Su)
1. Il sindaco
è, per legge, il presidente delle adunanze del consiglio
comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del sindaco, la presidenza
è assunta dal vicesindaco ed ove anche questi sia
assente od impedito, dagli altri assessori, secondo l'ordine
dato dall'età.
ART. 6 - Compiti e poteri del presidente
(Vai Su)
1. Il presidente
rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità
del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso
attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare,
modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori
si svolgano osservando il presente regolamento. Concede
la facoltà di parlare e nello stabilire il termine
della discussione: pone e precisa i termini delle proposte
per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle
votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere
l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello
statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni
il presidente si ispira a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e
dei singoli consiglieri.
Capo III -
I GRUPPI CONSILIARI
ART. 7 - Costituzione
(Vai Su)
1. I consiglieri
eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo
consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 1 Consigliere.
Nel caso che una lista presentata
alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a
questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza
spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per
iscritto al sindaco ed ai segretario comunale, il nome dei
Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione
del consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno
essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo.
In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo
il consigliere del gruppo non componente la giunta, che
abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso
da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione
al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione
di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza,
fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2
del presente articolo.
Capo IV -
COMMISSIONI CONSILLARI PERMANENTI
ART. 8 - Costituzione
e composizione (Vai Su)
1. I1 consiglio
comunale, per tutta la durata in carica, può Costituire
al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero
e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri
comunali che rappresentano, con criterio proporzionale,
complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio
con votazione palese sulla base delle designazioni fatte
da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che
renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo
consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo,
un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede
alla sostituzione.
4. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto
di voto, il sindaco e i membri della giunta comunale competenti
per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari
a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle
pratiche.
ART. 9 - Commissioni
di studio e consulte (Vai
Su)
1.I1 consiglio
comunale può costituire commissioni temporanee con
l'incarico di studiare piani e programmi di particolare
rilevanza per la comunità locale, compresi fra le
competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti
di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti
esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare,
scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la
quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio
stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione
deve terminare i lavori
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio,
periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo
stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli
atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le
quali svolgono attività di collaborazione consultiva
di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari
settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione
del presente comma è disciplinata dalla relativa
delibera consiliare di istituzione.
I CONSIGLIERI
SCRUTATORI
ART. 10 - Designazione
e funzioni (Vai Su)
1. All'inizio
di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in
forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di
norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni
di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata,
con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per
le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente
nella verifica della validità delle schede e nel
conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni
l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento
dei consiglieri scrutatori.
Parte II -
I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I - NORME
GENERALI
ART. 11 - Dimissioni
(Vai Su)
1. Le dimissioni
dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con
comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio
comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso
l'ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni
sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono
essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione
e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata
dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
ART. 12 - Decadenza e rimozione dalla carica
(Vai Su)
1. Qualora nel
corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di
ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa
nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge
23 aprile 1981 n. 154, il consiglio comunale pronuncia la
decadenza dalla carica del consigliere (o del sindaco) interessato
ai sensi dell'art. 9 bis del T.u. 15 maggio 1960 n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna
delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n.
154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità
ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste
dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato
fa parte procede alla contestazione e attiva la procedura.
Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità
risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare
provvedimenti nei confronti del consigliere interessato.
In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi
dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione;
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi
motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno
dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646
o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo
quanto dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data
di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per
taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo
il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina
una misura di prevenzione.
5. Il sindaco o in sua mancanza, il vicesindaco, avuta conoscenza
di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e
4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi
ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento
dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio
del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché
a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine,
il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla
carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata
la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.u.
16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell'insussistenza
di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità
per il soggetto surrogante.
ART. 13 - Sospensione
dalle funzioni (Vai Su)
1. I componenti
dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni
con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui
al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno
1990, n. 142 o quelli di cui all'art. 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I1 sindaco o il vicesindaco, in sua mancanza, ricevuta
copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio
comunale che prende atto della sospensione decretata. Il
Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare
non può esercitare nessuna delle funzioni connesse
e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune,
sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato
nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art.
15, comma 4-bis, della legge n. 55/90, il consiglio comunale
nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento
di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando
la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga
la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli
articoli precedenti.
Capo II -
DIRITTI
ART. 14 - Diritto
d'iniziativa (Vai Su)
1. I consiglieri
hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto
alla deliberazione
del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante
la presentazione di proposte di modifiche e di emendamenti
alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte
concernenti materie comprese nella
competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge
e dallo statuto.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti
sulle proposte di deliberazioni
iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le
modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del
testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono
presentati, in forma scritta, al sindaco, nei due giorni
precedenti quello dell'adunanza. Ciascun consigliere può
modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino
al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza
sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale
che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.
ART. 15 - Diritto
di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
(Vai Su)
1. I consiglieri
hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze
e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del
consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite
dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente
firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo
del comune, e rivolta al sindaco o alla giunta per avere
informazioni circa la sussistenza o la verità di
un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri
in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad
un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono
avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità
e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco
(o ad un assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti
o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
Ottenuta la risposta dal sindaco (o dell'assessore delegato),
il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno.
E previsto poi l'intervento di replica del sindaco (o dell'assessore
delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse
soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in
una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno
di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio
si pronuncerà sul voto.
4. Alle interrogazioni il sindaco o l'assessore delegato
competente per materia o, eventualmente, il segretario comunale,
su autorizzazione orale del presidente, può dare
la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro
30 giorni dalla presentazione. I1 proponente può
richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio
comunale; in tal caso il sindaco provvede ad iscrivere la
risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno
utile del consiglio.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono
essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente.
Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione
della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva
alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga
effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee
programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e
del Rendiconto della gestione.
6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente
comma 4 del presente articolo, consiste in una proposta,
sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito
delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo
statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo politico-amministrativo, alla promozione di
iniziative e di interventi da parte del consiglio o della
giunta nell'ambito delle attività del comune e degli
enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta
all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per
la votazione delle deliberazioni.
ART. 16 - Richiesta
di convocazione del consiglio (Vai
Su)
1. Il sindaco
è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine
non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un
quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del
giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, purchè
di competenza consiliare o di chiaro interesse generale
e collettivo.
2. I1 termine di cui al precedente comma decorre dal giorno
nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri,
indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata
al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun
argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in
allegato una proposta di deliberazione. Il suddetto schema
sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri
previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi,
dall'art. 53, commi l e 2, della legge 142/90, nonché,
per quanto concerne il segretario comunale, dall'attestazione
resa ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera c), della
legge 15 maggio 1997 n. 127. Qualora, poi, nella proposta
di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità
di provvedere, con costi a carico del comune ad oneri specifici
di spesa, è altresì necessario il parere di
regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 53
comma 1, della legge 142/90, da parte del responsabile del
servizio finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione
del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo,
e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma
3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità
a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
ART. 17 - Diritto
d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
(Vai Su)
1. I consiglieri
comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune,
dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte
le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti
dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
ART. 18 - Diritto
di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo
preventivo di legittimità (Vai
Su)
1. Le deliberazioni
di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie
di cui all'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997
n. 127, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità
da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità
denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne
faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle
norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto
all'albo pretorio.
ART. 19 - Facoltà
di visione degli atti e rilascio di copie
(Vai Su)
1. Ai fini di
cui al precedente articolo 18, i consiglieri comunali hanno
diritto di visionare,
negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le
deliberazioni, con relativi allegati,
adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo
consiliari.
2. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere,
gratuitamente, copia delle deliberazioni degli organi e
delle determinazioni dirigenziali entro giorni 5 dalla presentazione
dell'istanza.
Capo III -
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 20 - Diritto
di esercizio del mandato elettivo (Vai
Su)
1. I consiglieri
comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto
ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite
nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto
1999 n. 265.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità
di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza
del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è concessa anche
per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi
statali o regionali, nella stessa misura prevista per le
adunanze del consiglio dall'art. 23 della legge 265/1999
e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri
comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili
nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai
quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista
dalla legge 265/1999, non è dovuta l'indennità
di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio
comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità
di presenza è dovuta agli amministratori predetti
per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali
previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente
comma 3.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente
delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato,
fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso
delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo
quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche
per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali
e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno
rilevanza nazionale.
6. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone
l'art. 26, comma 5, della legge 265/1999, provvede a deliberare
di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli
assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento
del mandato.
ART. 21 - Divieto
di mandato imperativo (Vai
Su)
1. Ogni consigliere
comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica
elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione,
di espressione e di voto.
ART. 22 - Partecipazione
alle adunanze (Vai Su)
1. I1 consigliere
comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze
del consiglio.
2. Nel caso di
assenza, la giustificazione può avvenire mediante
motivata comunicazione scritta o verbale, resa al sindaco,
il quale ne dà notizia al consiglio.
3. I1 consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza
deve prima di lasciare la sala, avvertire il segretario
perché sia presa nota a verbale.
ART. 23 - Astensione
obbligatoria (Vai Su)
1. I1 sindaco,
gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore
o di parenti o affini sino al quarto grado
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza
organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive
o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare
obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario
comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza
di tale obbligo.
ART. 24 - Responsabilità Personale- Esonero
(Vai Su)
1.I1 consigliere
comunale è responsabile, personalmente, dei voti
espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal
consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere
assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi
non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente
all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere
che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio
dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di
far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni
in materia di responsabilità stabilite dal primo
e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Capo IV -
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 25 - Indirizzi
per le nomine di competenza del sindaco
(Vai Su)
1. Il consiglio
comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà
seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al
periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante
il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.
ART. 26 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali
(Vai Su)
1. Nei casi in
cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale
la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso
aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica,
con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la
nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete
a ciascuno capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio,
in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del
consigliere designato. I1 consiglio approva, con voto palese,
la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato
cessi dall'incarico, per dimissioni per qualsiasi altra
causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima
seduta successiva al verificarsi dell'evento.
ART. 27 - Funzioni
rappresentative (Vai Su)
1. I consiglieri
partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni
indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie
o celebrazioni, può essere costituita una delegazione
consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo
politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta
comunale.
III - FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I - CONVOCAZIONE
ART. 28 - Competenza
(Vai Su)
1. La convocazione
del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione
viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo
lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria
da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza
di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.
ART. 29 - Convocazione
(Vai Su)
1. La convocazione
del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi,
con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno
e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà
tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori
nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono
indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
Quando è previsto che i lavori si svolgano in più
giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna
riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione
della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere
ordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale è convocato in adunanza
ordinaria per tutti gli atti di sua competenza.
5. I1 consiglio è convocato d'urgenza solo quando
sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono
necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene
in prima o in seconda convocazione; nello stesso è
specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati
nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti
in calce del bollo del comune e firmati dal sindaco o da
colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare
la convocazione.
ART. 30 - Ordine
del giorno (Vai Su)
1. L'elenco degli
argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio
comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco di stabilire, rettificare od integrare
l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo
l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo
quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del
giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri
comunali, con la collaborazione del segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni
ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si
osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur
con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche,
tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza
l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del
giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta",
gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza.
Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta
pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso.
di convocazione del quale costituisce parte integrante.
ART. 31 - Avviso
di convocazione - Consegna - Modalità
(Vai Su)
1. L'avviso di
convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere
consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo
comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite
le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R. Il messo
rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta
consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora,
in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del
ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può
avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più
consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi
e del messo.I documenti predetti sono conservati a corredo
degli atti dell'adunanza consiliare.
2.I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare,
entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione,
un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera
indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo
e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati
gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente
alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità
nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare
tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione
di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire
l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento,
senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per
la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione
si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna
dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati
dalla legge e dal regolamento.
ART. 32 - Avviso
di convocazione - Consegna - Termini (Vai
Su)
1. L'avviso di
convocazione per le adunanze deve essere consegnato ai consiglieri
almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere
consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
3 . Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve
essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione,
si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze
argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto
ai consiglieri almeno 48 ore prima della riunione, comunicando
l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti
aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati
dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a
maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata
al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito
dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato
soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento
in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione
è sanata quando il consigliere interessato partecipa
all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione
gli articoli 137, e seguenti del codice di procedura civile.
In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere
o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso
di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del cpc, si intende
effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito
e di spedizione della notizia per raccomandata.
ART. 33 - Ordine
del giorno - Pubblicazione e diffusione
(Vai Su)
1. L'elenco degli
argomenti da trattare nelle adunanze consiliari è
pubblicato all'albo del comune almeno entro il giorno precedente
la riunione. Il messo comunale è responsabile del
fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel
giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa
ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate
d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine
del giorno delle adunanze, sono pubblicati all'albo comunale
almeno 24 ore prima della riunione.
Capo V - ORDINAMENTO
DELLE ADUNANZE
ART. 34 - Deposito
degli atti (Vai Su)
1. Tutti gli
atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
devono essere depositati presso la segreteria comunale,
od in altro ufficio, nei quattro giorni precedenti la seduta.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad
argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati
almeno 12 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario
funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione
definitiva del consiglio se non è stata depositata
entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo
dei pareri di cui all'art. 53, e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione di
cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne
l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti
d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione
depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono
essere depositati nella sala dell'adunanza.
ART. 35 - Adunanze
di primaConvocazione (Vai
Su)
1.I1 consiglio
comunale, in prima convocazione, non può deliberare
se non intervengono almeno n. 6 consiglieri , come previsto
dall'art. 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 142/90,
introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge 265/99).
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello
nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati
sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano
inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente
dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta
raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorrano 45 minuti dall'ora fissata
nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata
la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente
deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale
e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si
presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto
per la legalità della riunione. I consiglieri che
entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello,
sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale,
quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti
sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del
presente articolo, avverte il presidente che può
far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi
e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione
dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero
dei consiglieri è inferiore a quello necessario,
il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza,
a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene
effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso
risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore
a quello prescritto per la validità dell'adunanza,
questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel
momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto
a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti
al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione
non si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza.
ART. 36 - Adunanze
di seconda Convocazione (Vai
Su)
1. L'adunanza
di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto
all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta
per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero
legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere
venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure
essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare
nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni,
escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché
intervengano almeno 4 membri del consiglio.
4. I1 giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione
sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata
con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità
previste per la prima convocazione e nel termine di cui
al quarto comma dell'art. 32.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca
anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa
si renda necessaria, il sindaco è tenuto ad inviare
l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono
intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati
assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi,
fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati
nella giornata fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsi 45 minuti dall'ora fissata per l'inizio della
seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo
previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, previa intesa con i capigruppo,
all'ordine del giorno di
un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti
argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella
di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono
essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di
seconda convocazione.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio
per la trattazione di una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente
interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero
legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere
di "prima convocazione".
Capo III -
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE
ART. 37 - Adunanze
pubbliche (Vai Su)
1. Le adunanze
del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito
dall'art. 39.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque
può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
ART. 38 - Registrazioni
audio e video (Vai Su)
1. Sono consentite
le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o
audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività
documentale istituzionale del comune. E' possibile la ripresa
delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di
magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale
scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto
di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità,
da parte degli organi di informazione e in caso di ricorrenze
particolari previa autorizzazione del Sindaco. È
tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione,
sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi
finalità di carattere privato. E' facoltà
del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto
previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei
soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi
della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità
di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo
consiliare. è facoltà del presidente, nei
casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente
comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti
dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
ART. 39 - Adunanze segrete (Vai
Su)
1. L'adunanza
del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando
vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento
delle capacità, morali, correttezza, capacità
e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati
nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica
siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza,
capacità e comportamenti di persone, il presidente
invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
I1 consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri
può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio
in seduta segreta per continuare il dibattito. I1 sindaco,
prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che
le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui
al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula,
i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati
al segreto d'ufficio.
ART. 40 - Adunanze
"aperte" (Vai
Su)
1. Quando si
verificano le particolari condizioni previste dallo statuto
o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo
fanno ritenere necessario il sindaco, sentita la giunta,
può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio
comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari
previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse,
con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari,
rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri
Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle
associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate
ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo
la piena libertà di espressione dei membri del consiglio
comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come
sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni,
di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale
gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio
comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti,
anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del
comune.
Capo IV -
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
ART. 41 - Comportamento
dei consiglieri (Vai Su)
1. Nella discussione
degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più
ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi
e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni
o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi
riferimento alla vita privata e alle qualità personali
di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione,
della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito
fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere
l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti
e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente
lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso
consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga
conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve
interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare
in discussione. Se il consigliere contesta la decisione,
il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione,
decide con votazione in forma palese.
ART. 42 - Ordine della discussione (Vai
Su)
1. I consiglieri
comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo
di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione
iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti
loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente
ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta
al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento
di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra
i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire
togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine
al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere
chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini
di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta
in discussione. In caso contrario il presidente richiama
all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel
divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati
dal regolamento, può essere interrotto per la sua
continuazione nell'adunanza successiva.
ART. 43 - Comportamento del pubblico (Vai
Su)
1. I1 pubblico
che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito
spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto,
astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle
opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni
e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio
delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3.I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della
sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al
presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera
dei Vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare, nell'aula solo
su richiesta del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza
viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico
presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate
a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal
primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla
sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini
e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona
il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non
riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini
proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta.
Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità
stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
ART. 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
(Vai Su)
1. Il presidente,
per le esigenze del consiglio, può invitare nella
sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni
o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri
tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti
incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione
comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante
gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue
nella verbalizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti
rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari,
membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano
l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.
Capo V - ORDINE
DEI LAVORI
ART. 45 - Ordine
di trattazione degli argomenti (Vai
Su)
1. Il consiglio
comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede
all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine
di trattazione degli argomenti può essere modificato
per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere,
previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare
su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno
della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
ART. 46 - Discussione - norme generali
(Vai Su)
1. Terminata
l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il
presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che
hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile,
che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri
alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta
viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere
Capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di
intervenire per il gruppo - può parlare per due volte,
la prima per non più di quindici minuti e la seconda
per non più di cinque, per rispondere all'intervento
di replica del presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa
discussione una volta, per non più di dieci minuti
ciascuno e la seconda per non più di cinque minuti.
4. I1 presidente e l'assessore delegato per materia possono
intervenire in qualsiasi momento della discussione per non
più di quindici minuti complessivi ciascuno.
5. I1 presidente od il relatore replicano in forma concisa
agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso
oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura
e numero.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato
tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta
la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara
chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può
essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo
consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore,
per ciascuno, a due minuti. Qualora uno o più consiglieri
di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo,
hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro
posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono
essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono
raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee
programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto
della gestione, nonché ai piani regolatori generali.
ART. 47 - Questione
pregiudiziale e sospensiva (Vai
Su)
1. La questione
pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento
non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale
può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto
il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza,
precisandone i motivi. Può essere posta anche prima
della votazione della deliberazione, richiedendo che la
stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio
della discussione di merito vengono esaminate e poste in
votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui
si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare,
oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la
proposta sia stata presentata da più consiglieri-
un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti.
Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione
palese.
ART. 48 - Termine
dell'adunanza (Vai Su)
1. Esaurita la
trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.
Capo V - PARTECIPAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE -VERBALE
ART. 49 - La
partecipazione del segretario all'adunanza
(Vai Su)
1. I1 segretario
comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita
le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire
sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare
l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il segretario, su invito del presidente, provvede ad
informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione
comunale .
ART. 50 - Il
verbale dell'adunanza - Redazione e firma
(Vai Su)
1. I1 verbale
delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la
volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate,
dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito
dallo statuto, il segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento
della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle
discussioni, il testo integrale della parte dispositiva
della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari
ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando
la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione
è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai
consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in
sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i
concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati
intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi
in forma integrale e completa, essi devono essere già
dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi
firmato, e devono fornirne copia al segretario comunale,
contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo
da contenere la sintesi della discussione, senza scendere
in particolari che possono arrecare danno alle persone,
salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente
giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi
patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato
in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto
ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente
dell'adunanza e dal segretario comunale.
PARTE IV -
LE DELIBERAZIONI
Capo I - LE
DELIBERAZIONI
ART. 51 - Verbale
- Deposito - Rettifica - Approvazione
(Vai Su)
1. I1 verbale
è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale
nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo
pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione
dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi del presente
regolamento.
2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio
se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno
si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede
alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso
intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere
effettuate proponendo quanto si intende sia inserito nel
verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è
ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito
dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per
conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta.
Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende
approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono
parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta,
ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo
tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata
di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto
nel verbale della adunanza in corso e della modifica si
fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce,
nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.
Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario
comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza
nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6.I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati
nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio
segreteria.
ART. 52 - Forma
e contenuti (Vai Su)
1. L'atto deliberativo
adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli
elementi essenziali, necessari affinché sia valido
ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica
e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio
interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono
essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni
di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione
della copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è
nullo di diritto.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici. Il segretario
comunale cura che i pareri siano espressi con chiarezza,
in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi
di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo
stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato
nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato
durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a
votazione.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato
nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia
il segretario comunale per quanto di sua competenza e il
testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al
consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso
dal segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso
del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione
possono essere effettuati, a cura del segretario comunale,
soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti
devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi
nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi
nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari,
si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando
gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione
del tempo decorso.
Capo II -
LE VOTAZIONI
ART. 53 - Modalità
generali (Vai Su)
1. L'espressione
del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di
norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le
modalità di cui ai successivi articoli 54 e 55.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando
siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto
e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto,
l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e
dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio,
salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può avere luogo se al momento
della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero
necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti
dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per
la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito
come segue:
* la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua
prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
* le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui
appresso:
-- emendamenti soppressivi;
-- emendamenti modificativi;
-- emendamenti aggiuntivi;
* per i provvedimenti composti dì varie parti, commi
od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto
che siano votati per divisione, la votazione avviene su
ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione,
nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema
di atto deliberativo;
· i provvedimenti per i quali siano stati approvati
emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel
testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato
in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono
con le seguenti modalità:
* per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a
far conoscere su quali articoli essi presentano proposte
di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse
e votata tali proposte, il testo definitivo del regolamento
viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
* per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono
posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale
corredato della relazione previsionale e programmatica e
del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese
nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con
le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione,
conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più
consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla
proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi
richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento,
relativi alle modalità delle votazioni in corso.
ART. 54 - Votazione
in forma palese (Vai Su)
1. Nelle votazioni
in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto,
invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo
i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione
del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa
viene richiesta anche da un solo consigliere, purché
immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si
astengono e che intendono che la loro posizione risulti
nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente
dopo l'espressione del voto o l'astensione.
ART. 55 - Votazione
per appello nominale (Vai
Su)
1. Alla votazione
per appello nominale si procede quando prescritta dalla
legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato
il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un
quinto dei consiglieri.
2.I1 presidente precisa al consiglio il significato del
"si", favorevole alla deliberazione proposta,
e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i
consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato
delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal
presidente, con l'assiste degli scrutatori e del segretario
stesso.
4. I1 voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni
per appello nominale è annotato a verbale.
ART. 56 - Votazioni segrete (Vai
Su)
1. La votazione
mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei
casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
o le schede sono predisposte dalla segreteria comunale,
in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di
riconoscimento e munite del timbro comunale;
o ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro
che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di
deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto
si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine
di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono
che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata
della maggioranza e della minoranza e non siano precisate
espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente
stabilisce le modalità della votazione in modo da
assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può
essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato
di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior
numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti
a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso
atto verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza
degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio
delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio
il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. I1 numero delle schede votate deve corrispondere al numero
dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti
meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei
voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente
annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve
risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni
di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione
dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta
consiliare, salvo diversa determinazione.
ART. 57 - Esito
delle votazioni (Vai Su)
1. Salvo che
per i provvedimenti. espressamente previsti dalle leggi
o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum"
speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del
consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto
il voto, favorevole della maggioranza dei votanti, ossia
un numero di voti a favore pari ad almeno la metà
più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è
dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero
di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero
superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano
nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non
nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare
la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è
approvata. La votazione infruttuosa per parità di
voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno
e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa
seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti della
legge o dallo statuto una deliberazione non approvata alla
seconda votazione o respinta alla prima non può,
nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione
e di votazione può essere riproposta al consiglio
solo in una adunanza successiva dopo l'annuncio dell'esito
della votazione il presidente conclude il suo intervento
con la formula "il consiglio ha approvato" oppure
"il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei
voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli
astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero
dei voti ottenute da ciascun nominativo incluso i non eletti.
ART. 58 - Deliberazioni immediatamente Eseguibili
(Vai Su)
1. Nel caso di
urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.
47, comma 3, della legge n. 142/1990.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha
luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione,
con votazione separata, espressa in forma palese.
3. L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle
deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi
d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a
pena di decadenza.
Parte V -
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 59 - Entrata
in vigore (Vai Su)
1. Il presente
regolamento entrerà in vigore dopo che sarà
divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è
stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento
è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.