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STATUTO
DEL COMUNE DI NOCARA
INDICE
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Autonomia
statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Territorio e sede comunale
Art. 4 - Stemma e gonfalone
Art. 5 - Programmazione e cooperazione
TITOLO II - Ordinamento strutturale
CAPO I - Organi e loro attribuzioni
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 8 - Consiglio comunale
Art . 9 - Sessioni e convocazioni
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Consiglieri
Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 14 - Gruppi consiliari
Art. 15 - Sindaco
Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 19 - Vicesindaco
Art. 20 - Mozioni di sfiducia
Art. 21 - Dimissioni e impedimento permanente
del sindaco
Art. 22 - Giunta comunale
Art. 23 - Composizione
Art. 24 Nomina
Art. 25 - Funzionamento della giunta
Art. 26 - Competenze
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - Partecipazione e decentramento
Art. 27 - Partecipazione
popolare
CAPO II - Associazionismo e volontariato
Art. 28 - Associazionismo
Art. 29 - Diritti delle associazioni
Art. 30 - Contributi alle associazioni
Art. 31 - Volontariato
CAPO III - Modalità di partecipazione
Art. 32 - Consultazioni
Art. 33 - Petizioni
Art. 34 - Proposte
Art. 35 - Referendum
Art. 36 - Accesso
agli atti
Art. 37 - Diritto di informazione
Art. 38 - Istanze
CAPO IV - Difensore civico
Art. 39 - Nomina
Art. 40 - Decadenza
Art. 41 - Funzioni
Art. 42 - Facoltà e prerogative
Art. 43 - Relazione annuale
Art. 44 - Indennità di funzione
CAPO V - Procedimento amministrativo
Art. 45 - Diritto
di intervento nei procedimento
Art. 46 - Procedimenti ad istanza di parte
Art. 47 - Procedimenti a impulso di ufficio
Art. 48 - Determinazione del contenuto dell'atto
Titolo III - Attività amministrativa
Art. 49 - Obiettivi
dell'attività amministrativa
Art. 50 - Servizi pubblici comunali
Art. 51 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 52 - Aziende
speciali
Art. 53 - Struttura delle aziende speciali
Art. 54 - Istituzioni
Art. 55 - Società per azioni o a responsabilità
limitata
Art. 56 - Convenzioni
Art. 57 - Consorzi
Art. 58 - Accordi di programma
TITOLO IV - Uffici e personale
CAPO I - Uffici
Art. 59 - Principi
strutturali e organizzativi
Art. 60 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 61 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 62 - Diritti e doveri dei dipendenti
CAPO II - Personale direttivo
Art. 63 - Direttore
generale
Art. 64 - Compiti del direttore generale
Art. 65 - Funzioni del direttore generale provvedimenti
in merito
Art. 66 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 67 - Funzioni dei responsabili degli uffici
e dei servizi
Art. 68 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 69 - Collaborazioni esterne
Art. 70 - Ufficio di indirizzo e di controllo
CAPO III - Il segretario comunale
Art. 71 - Segretario
comunale
Art. 72 - Funzioni del segretario comunale
Art. 73 - Vicesegretario comunale
CAP0 IV - La responsabilità
Art. 74 - Responsabilità
verso il comune
Art. 75 - Responsabilità verso terzi
Art. 76 - Responsabilità dei contabili
CAPO V - Finanza e contabilità
Art. 77 - Ordinamento
Art. 78 - Attività finanziaria del comune
Art. 79 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 80 - Bilancio comunale
Art. 81 - Rendiconto della gestione
Art. 82 - Attività contrattuale
Art. 83 - Revisore dei conti
Art. 84 - Tesoreria
Art. 85 - Controllo economico della gestione
TITOLO VI - Disposizioni diverse
Art. 86 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali
Art. 87 - Delega di funzioni alla comunità
montana
Art. 88 - Pareri obbligatori
Art. 89 - Entrata in vigore
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Autonomia statutaria
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VAI SU)
1. I1 comune di Nocara è un
ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. I1 comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione
e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della
propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il comune rappresenta la comunità di Nocara nei rapporti
con lo stato, con la regione, con la provincia e con gli altri enti
o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati
nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2 - Finalità
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1. Il comune rappresenta unitariamente
gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso
civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. I1 comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio
e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali,
alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un
uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità
delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute
dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle
diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini,
singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa,
economica e sociale del comune di Nocara; a tal fine sostiene e
valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato
e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e
sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche,
storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti
sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei
privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono
obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione
sociale della maternità della paternità, assicurando
sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno
della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi
sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione
culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato
alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche,
culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione
dei valori e della cultura della tolleranza;
sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di
sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali,
politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3 - Territorio e sede comunale
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1. Il territorio del comune si estende
per 33 kmq, confina con i comuni di Canna, Oriolo, San Giorgio Lucano,
Valsinni e Nova Siri.
2. I1 Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Polmo
n. 8.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella
sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di
necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del comune di Nocara non è
consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia,
l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o
il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4 - Stemma e gonfalone
(
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1. I1 comune negli atti e nel sigillo
si identifica con il nome di Nocara.
2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del
Presidente della Repubblica del 18.5.1995: di azzurro, al noce sradicato,
d'oro, sormontato dalla stella di sei raggi, d'argento.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una
particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga
esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello
stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista
un pubblico interesse.
Art. 5 - Programmazione e cooperazione
(
VAI SU)
1. I1 comune persegue le proprie finalità
attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità
e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. I1 comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i comuni vicini, con la provincia, con la regione
e la comunità montana.
TITOLO II - Ordinamento strutturale
CAPO I - Organi e loro attribuzioni
Art. 6 - Organi (
VAI SU)
1. Sono organi del comune il Consiglio
comunale, il Sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla logge e dal presente statuto.
2. I1 Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo
politico e amministrativo.
3. I1 Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è
il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni
di Ufficiale dì Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti del Consiglio.
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
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1. Le deliberazioni degli organi collegiali
sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere
a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è
curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. I1 Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova
in stato di incompatibilità. in tal caso è sostituito
in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato
dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali della seduta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8 - Consiglio comunale
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1. I1 Consiglio comunale è
dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando
l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del
consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze
stabilite dalla e legge dallo statuto e svolge le proprie attibuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. I1consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti
dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco
temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità
di reperimento delle risorse e degli strumenti necessari.
7. I1 Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà.
Art . 9 - Sessioni e convocazioni
(
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1. L'attività del Consiglio
comunale si svolge in sessione ordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie tutte
le sedute.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; In caso d'urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, previa intesa con i capigruppo.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o
su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la
riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine
del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare
o di chiaro interesse generale e collettivo.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti
le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare
da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può
prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore
dopo la prima
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni
di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno
48 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per
la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche trattare deve essere
messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni
prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e almeno 12 ore
prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni
per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro
dieci giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale;
il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle
elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Art. 10 - Linee programmatiche di
mandato (
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1. Entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate,
da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del
consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, a verificare
l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi
assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà
del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del
mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere
in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato
di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11 - Commissioni
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1.I1 consiglio comunale potrà
istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee
o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di
studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali,
con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita
ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 12 - Consiglieri
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1. Lo stato giuridico, le dimissioni
e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero
di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più
anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti
con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco,
a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte
del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7agosto1990 n. 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché
a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del consigliere interessato.
Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri
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1. I consiglieri hanno diritto di
presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di
deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento
del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici
del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento,
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori
e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere,
da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività
della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del
presente statuto.
4.Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi
di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve
comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità
stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 14 - Gruppi consiliari
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1. I consiglieri possono costituirsi
in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio
comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale
unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,
i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle
elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti
alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché
tali gruppi risultino composti da almeno un membro.
3. È istituita, presso il comune di Nocara conferenza dei
capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali
indicate dall'art. 13, comma 3, del presente statuto, nonché
dall'art. 39, comma 4, del T.U.e.l., approvato con D.Lgs. 267/2000.
La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono
contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente,
copia delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali
utili all'espletamento del proprio mandato entro giorni 5 dalla
presentazione dell'istanza.
Art. 15 - Sindaco
(
VAI SU)
1. I1 sindaco è eletto direttamente
dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che
disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario
comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
3. I1 sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza
e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività
degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. I1 sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. I1 sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati
dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando
i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal
presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all'ufficio.
Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione
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VAI SU)
1. I1 sindaco ha la rappresentanza
generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte
di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo
responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il
sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa
del comune nonchè l'attività della giunta e dei singoli
assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito il consiglio
comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.
Lgs. 267/2000;
d) esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni
di legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno
e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore
generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in
base a esigenze effettive e verificabili.
h) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze
sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché
nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D. Lgs.
267/2000.
Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza
(
VAI SU)
1. Il Sindaco nell'esercizio delle
sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli
uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e
può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per
azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore
se nominato, le indagine e le verifiche amministrative sull'intera
attività del Comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti
al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla giunta.
Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione
(
VAI SU)
1. I1 sindaco nell'esercizio delle
sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del
consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto
dei consiglieri comunali;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti,
nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio
in quanto di competenza consiliare.
Art. 19 - Vicesindaco
(
VAI SU)
1. Il vicesindaco nominato tale dal
sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio
di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento
di quest'ultimo.
2. I1 conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri,
deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla
legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.
Art. 20 - Mozioni di sfiducia
(
VAI SU)
1. I1 voto del consiglio comunale
contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta
le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal
fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si precede allo scioglimento del consiglio e alla nomina
di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21 - Dimissioni e impedimento
permanente del sindaco (
VAI SU)
1. Le dimissioni comunque presentate
dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo
scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato dal consiglio
comunale.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata
dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano
di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. I1 consiglio si pronuncia entro dieci giorni dall'attivazione
della procedura.
Art. 22 - Giunta comunale
(
VAI SU)
1. La giunta è organo di impulso
e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del
comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza
e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate
dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e
i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua
attività.
Art. 23 - Composizione
(
VAI SU)
La giunta è composta dal sindaco
e da un numero massimo di 4 assessori, di cui uno investito della
carica di vicesindaco, scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio nel
numero massimo di 2, purchè in possesso dei requisiti di
eleggibilità e di particolari competenze ed esperienze tecniche,
amministrative o professionali. Gli assessori esterni possono partecipare
alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione senza
diritto di voto.
Art. 24 - Nomina
(
VAI SU)
1. Il vicesindaco e gli altri componenti
della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone
motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni
gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico
degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte
della giunta colore che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti
di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado,
di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione
del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 25 - Funzionamento della giunta
(
VAI SU)
1. La giunta è convocata e
presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività
degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta
sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 26 - Competenze
(
VAI SU)
1. La giunta collabora con il sindaco
nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti,
ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio
e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. In
particolare autorizza la costituzione e resistenza in giudizio,
con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli
interessi dell'Amministrazione comunale. La rappresentanza in giudizio
dell'Ente spetta al sindaco.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli
indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - Partecipazione e decentramento
Art. 27 - Partecipazione popolare
(VAI
SU)
1. Il comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione
dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità
e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione
delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli
cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. I1 consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel
quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono
far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II - Associazionismo e volontariato
Art. 28 - Associazionismo
(VAI
SU)
1. I1 comune riconosce e promuove
le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate,
registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che
l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi
la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete
o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio
6. I1 comune può promuovere e istituire la consulta delle
associazioni.
Art. 29 - Diritti delle associazioni
(VAI
SU)
1. Ciascuna associazione registrata
ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato,
di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione
e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente
nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle
associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri
espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella
richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.
Art. 30 - Contributi alle associazioni
(VAI
SU)
1. Il comune può erogare alle
associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici
da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. I1 comune può altresì mettere a disposizione delle
associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi
in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in
apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni
pari opportunità.
4. I1 comune può gestire servizi in collaborazione con le
associazioni di volontariato riconosciuto a livello nazionale e
inserito nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi
e le modalità della collaborazione verranno stabilite in
apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura
dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto
che ne evidenzi l'impiego.
Art. 31 - Volontariato
(VAI
SU)
1. I1 comune promuove forme di volontariato
per un coinvolgimento della popolazione in attività volte
al miglioramento della qualità della vita personale, civile
e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell'ambiente.
2. I1 volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista
sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie,
studi e sperimentazioni.
3. I1 comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie
e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale
abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano
tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO III - Modalità di partecipazione
Art. 32 - Consultazioni
(VAI
SU)
1. L'amministrazione comunale può
indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri
e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 33 - Petizioni
(VAI
SU)
1. Chiunque, anche se non residente
nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità
di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte
all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 20
giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia
ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo
competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione
negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la
conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del
comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun
consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo
della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del
consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
Art. 34 - Proposte
(VAI
SU)
1. Qualora un numero di elettori del
comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte per l'adozione
di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla
natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto
il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario
comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo
competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni
dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare
le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento
della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre
firmatari della proposta.
Art. 35 - Referendum
(VAI
SU)
1. Un numero di elettori residenti
non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettori può
chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali
e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già
stato referendum nell'ultimo quinquennio. Sono escluse dalla potestà
referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. I1 quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del comune ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al
precedente comma 2.
5. I1 consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità
di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la
loro validità e la proclamazione del risultato.
6. I1 consiglio comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei
risulta e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della
stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini
nella consultazione deve essere adeguatamente motivato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio
comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti
con essa.
Art. 36 - Accesso agli atti
(VAI
SU)
1. Ciascun cittadino ha libero accesso
alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti
che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti
a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato,
nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che
ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta
per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie
determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli
di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio
dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 37 - Diritto di informazione
(VAI
SU)
1. Tutti gli atti dell'amministrazione,
a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici
e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo
comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò
destinati, situati nelle vie del centro urbano.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale
di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni
devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel
regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari
e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 38 - Istanze
(VAI
SU)
1. Chiunque, singolo o associato,
può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita
entro 30 giorni dall'interrogazione.
CAPO IV - Difensore civico
Art. 39 -Nomina (VAI
SU)
1. Il difensore civico è nominato
dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento
con altri comuni o con la provincia a scrutinio segreto e a maggioranza
dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo
può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione
comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei
requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone
che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza,
probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in
possesso del diploma di laurea o in mancanza del diploma di maturità.
4. I1 difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che
lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del
successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica
di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane,
i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto,
i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di
persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa
a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione
comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti
od il segretario comunale.
Art. 40 - Decadenza
(VAI
SU)
1. I1 difensore civico decade dal
suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe
la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione
comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. I1 difensore civico può essere revocato dal suo incarico
per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due
terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima
che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio
comunale a provvedere.
Art. 41 - Funzioni
(VAI
SU)
1. I1 difensore civico ha il compito
di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo
di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti
comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani
e stranieri.
2. I1 difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati
o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata
la legge, lo statuto o il regolamento.
3. I1 difensore civico deve provvedere affinché la violazione,
per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli
e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti
i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento
a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile
per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni
comunali di cui all'art. 127, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo
le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo
D. Lgs. 267/2000.
Art. 42 - Facoltà e prerogative
(VAI
SU)
1. L'ufficio del difensore civico
ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione
comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo
svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può
consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione
comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza
che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio
operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto
l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura
le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo
competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni,
concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità
e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare,
senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle
commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti
concorso. A tal fine deve essere informato della data di detto riunioni.
Art. 43 - Relazione annuale
(VAI
SU)
1. Il difensore civico presenta ogni
anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività
svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni,
i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può
altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento
dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici,
nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa
a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio
comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore
civico può segnalare i singoli casi o questioni al sindaco
affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve
essere convocato entro 30giorni.
Art. 44 - Indennità di funzione
(VAI
SU)
1. Al difensore civico è corrisposta
un'indennità di funzione il cui importo è determinato
dal consiglio comunale.
CAPO V - Procedimento amministrativo
Art. 45 - Diritto di intervento nei
procedimento (VAI
SU)
1. Chiunque sia portatore di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà
di intervenire nei casi espressamente previsti regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del
funzionario responsabile della procedura, di colui che è
delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui
le decisioni devono essere adottate.
Art. 46 - Procedimenti ad istanza
di parte (VAI
SU)
1. Nel caso di procedimenti ad istanza
di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere
di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve
pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato
entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal regolamento.
3.Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto
nel termine stabilito dal regolamento.
4.Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente
su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario
responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Art. 47 - Procedimenti a impulso di
ufficio (VAI
SU)
1.Nel caso di procedimenti ad impulso
d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai
soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi
che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo,
indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare
urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso
termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario
responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 37
dello statuto.
Art. 48 - Determinazione del contenuto
dell'atto (VAI
SU)
1. Nei casi previsti dai due articoli
precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure
ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare
da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato
atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia
comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Titolo III - Attività amministrativa
Art. 49 - Obiettivi dell'attività
amministrativa (VAI
SU)
1. Il comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità
e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto
e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 50 - Servizi pubblici comunali
(VAI
SU)
1. Il comune può istituire
e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di
beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire
fìni sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge.
Art. 51 - Forme di gestione dei servizi
pubblici (VAI
SU)
1. I1 consiglio comunale può
deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni
di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni,
a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la
legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse al
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti
di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni
e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 52 - Aziende speciali
(VAI
SU)
1. Il consiglio comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità
giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva
lo statuto.
2. Le aziende speciali improntano la loro attività a criteri
di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere
esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione
di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità
dei servizi.
Art. 53 - Struttura delle aziende
speciali (VAI
SU)
1. Lo statuto delle aziende speciali
ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività
e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono
nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza
tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate
presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. I1 direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i
casi previsti dal Tu. 2578/25 in presenza dei quali si può
precedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori
dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi
e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi
i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali
e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali
ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza
o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 54 - Istituzioni
(VAI
SU)
1. Le istituzioni sono organismi strumentali
del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può
revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza
o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e
il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi
approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative
e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Art. 55 - Società per azioni
o a responsabilità limitata (VAI
SU)
1. Il consiglio comunale può
approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni
o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione
del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici,
dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso
essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici
negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli
di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
6. I1 sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci
in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
delle società per azioni o a responsabilità limitata
e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società
medesima.
Art. 56 - Convenzioni
(VAI
SU)
1. Il consiglio comunale, su proposta
della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in
modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 57 - Consorzi
(VAI
SU)
1. Il comune può partecipare
alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi secondo le norme previste
per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio
della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 37, secondo
comma, presente statuto.
4. I1 sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 58 - Accordi di programma
(VAI
SU)
1. Il sindaco per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata
e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione
alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
e ogni altro connesso adempimento
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci
delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita
conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale
dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della
regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale
entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV - Uffici e personale
CAPO I - Uffici
Art. 59 - Principi strutturali e organizzativi
(VAI
SU)
1.L'amministrazione del comune si
esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve
essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività
svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità
delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra
gli uffici.
Art. 60 - Organizzazione degli uffici
e del personale (VAI
SU)
1. I1 comune disciplina con appositi
atti la dotazione organica del personale e, in conformità
alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e
dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e
di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla
giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al direttore
generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza
ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per
il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 61 - Regolamento degli uffici
e dei servizi (VAI
SU)
1. Il comune attraverso il regolamento
di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore
e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo
e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa
in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore
e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i
fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità
e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture
progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento
anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali
approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge
e contrattuali in vigore.
Art. 62 - Diritti e doveri dei dipendenti
(VAI
SU)
1. I dipendenti comunali, inquadrati
in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità
alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse
dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza
e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi
ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì
direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli
uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei
risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità
con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale
del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne
la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed
effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché
la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già
approvati, compete al personale responsabile delle singole aree
e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal
sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì
al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa,
nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e
alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. I1 regolamento di organizzazione individua forme e modalità
di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II - Personale direttivo
Art. 63 - Direttore generale
(VAI
SU)
1. Il sindaco, previa delibera della
giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo
aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
Art. 64 - Compiti del direttore generale
(VAI
SU)
1. Il direttore generale provvede
ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo,
gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di
servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato
elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca
previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca
a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con
le linee di politica amministrativa della giunta, nonché
in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di
direzione generale, le relative Finzioni possono essere conferite
dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art. 65 - Funzioni del direttore generale
(VAI
SU)
1. I1 direttore generale predispone
la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla
base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco,
programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabili dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli
uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto
il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi
di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario,
i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati
alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo,
proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti
di competenza dei responsabili dei servizi nei casi di assenza,
impedimento o inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 66 - Responsabili degli uffici
e dei servizi (VAI
SU)
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel
regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi
a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore
generale se nominato ovvero dal segretario e secondo le direttive
impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a
gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e
a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato,
dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 67 - Funzioni dei responsabili
degli uffici (VAI
SU)
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già
deliberati approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di
gestione finanziaria, ivi compresi l'assunzione degli impegni di
spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni
o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla
giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
e) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi
compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione
degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi
e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D. Lgs.
267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e
dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di
contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta
di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie,
i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le
predette funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo
completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti
loro assegnati.
4. I1 sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e
dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai
regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
Art. 68 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
(VAI
SU)
1. La giunta comunale, nelle forme,
con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare
al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto
a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione
nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri
gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità
previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi
a personale assunto con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.
110 del D. Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati
a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme
di legge.
Art. 69 - Collaborazioni esterne (VAI
SU)
1. I1 regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità,
con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine,
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne
la durata, che non potrà essere superiore alla durata del
programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento
economico.
Art. 70 - Ufficio di indirizzo e di
controllo (VAI
SU)
1. Il Regolamento può prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco,
della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato
purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. Lgs.
267/2000.
CAPO III - Il segretario comunale
Art. 71 - Segretario comunale (VAI
SU)
1. Il segretario comunale è
nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è
scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di
convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio
del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario
comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite
dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune,
ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 72 - Funzioni del segretario
comunale (VAI
SU)
1. Il segretario comunale partecipa
alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che
sottoscrive insieme al sindaco.
2. I1 segretario comunale può partecipare a commissioni di
studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del
sindaco, a quelle esterne all'ente; egli, su richiesta, formula
i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio,
alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. I1 segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di
trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo
eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni
del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le
proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali
l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di
un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal
sindaco.
Art. 73 - Vicesegretario comunale
(VAI
SU)
1. La dotazione organica del personale
potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo
in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello
svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
CAP0 V - La responsabilità
Art. 74 - Responsabilità verso
il comune (VAI
SU)
1. Gli amministratori e i dipendenti
comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
2. I1 sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio
che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto
cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia
al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi
raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione
dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale
o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura
del sindaco.
Art. 75 - Responsabilità verso
terzi (VAI
SU)
1. Gli amministratori, il segretario,
il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni
loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri,
per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati
a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno
cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si
rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario,
del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi
sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni,
sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od
operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano
obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni
di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il
presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto
od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 76 - Responsabilità dei
contabili (VAI
SU)
1. Il tesoriere e ogni altro contabile
che abbia maneggio dì denaro del comune o sia incaricato
della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune
deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità
stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V - Finanza e contabilità
Art. 77 - Ordinamento
(VAI
SU)
1. L'ordinamento della finanza del
comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,
dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare
di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia,
è altresì titolare di potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
Art. 78 - Attività finanziaria
del comune (VAI
SU)
1. Le entrate finanziarie del comune
sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie
anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni
altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi
pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano
i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare,
imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività
stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare
le categorie più deboli della popolazione.
5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta
dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000,
n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In
particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello
è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
Art. 79 - Amministrazione dei beni
comunali (VAI
SU)
1. Il sindaco dispone la compilazione
dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da
rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario
e al ragioniere del comune l'esattezza dell'inventario, delle successive
aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti,
carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non
destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente
statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è
determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o
nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 80 - Bilancio comunale (VAI
SU)
1. L'ordinamento contabile del comune
è riservato alla legge dello stato e nei limiti da questa
fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio
annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato
dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento,
osservando i principi dell'universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi
e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il
visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottate.
Art. 81 - Rendiconto della gestione
(VAI
SU)
1. I fatti gestionali sono rilevati
mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio.
2.Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
3.La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa
con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai
costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori
dei conti.
Art. 82 - Attività contrattuale
(VAI
SU)
1. Il comune, per il perseguimento
dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti
di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione
del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto
si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
in base alle disposizioni vigenti.
Art. 83 - Revisore dei conti
(VAI
SU)
1. Il consiglio comunale elegge il
revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2.Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente,
dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta
ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono
gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del
mandato.
3.Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione
di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. I1 revisore risponde della verità delle sue attestazioni
e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre
di famiglia.
Art. 84 - Tesoreria
(VAI
SU)
1. Il comune ha un servizio di tesoreria
che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate
dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal
concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere
è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 7 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento
nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate
di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre
somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge,
dal regolamento di contabilità nonché da apposita
convenzione.
Art. 85 - Controllo economico della
gestione (VAI
SU)
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare rispondenza della gestione
dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dal
giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in
un verbale che, insieme con proprie osservazioni e rilievi, viene
rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per
gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito
il collegio dei revisori.
TITOLO VI - Disposizioni diverse
Art. 86 - Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali (VAI
SU)
1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le
norme emanate a tal fine dalla regione.
2.L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 87 - Delega di funzioni alla
comunità montana (VAI
SU)
1. Il consiglio comunale, con deliberazione
assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può
delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del
comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo
e di controllo.
Art. 88 - Pareri obbligatori
(VAI
SU)
1. Il comune è tenuto a chiedere
i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai
fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto
1990 n. 241 sostituito dall'art. 17, comma 24, della leggi 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può
prescindere dal parere.
Art. 89 - Entrata in vigore
(VAI
SU)
1. Dopo l'espletamento del controllo
da parte del competente organo regionale, il presente statuto è
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo
pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero
dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla
sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
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